Condizioni Generali


Condizioni Generali di Vendita

1.  Accettazione, validità e diritto di modifica delle condizioni generali

  1. Qualsiasi contratto tra Systematika Distribution s.r.l. (qui di seguito indicata come “DISTRIBUTORE”) per la vendita di Licenze Software, Hardware e Servizi Professionali (qui di seguito indicati come “PRODOTTI”) ai propri clienti (qui di seguito indicati come “CLIENTE”), sarà disciplinato dalle presenti Condizioni Generali di Vendita che sostituiscono ogni precedente rapporto contrattuale uso o consuetudine.
  1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita, sottoscritte per accettazione telematica, saranno considerate valide ed efficaci, salvo modifiche delle stesse, per tutti i successivi rapporti intercorrenti tra il DISTRIBUTORE e il CLIENTE (qui di seguito indicati con le “PARTI”) che abbiano il medesimo oggetto, senza che sia necessaria una nuova sottoscrizione delle stesse.
  1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita regolano tutti i rapporti tra le PARTI se non espressamente derogate da condizioni particolari pattuite per iscritto.
  1. Le presenti Condizioni Generali di vendita, così come le eventuali condizioni particolari, si intendono accettate dal CLIENTE anche se difformi dalle condizioni generali o particolari di acquisto del CLIENTE. Queste ultime impegneranno il DISTRIBUTORE solo se accettate espressamente con accettazione scritta.
  1. Qualsiasi persona che agisce in nome del CLIENTE lo rappresenterà e lo impegnerà nei confronti del DISTRIBUTORE.
  1. Il contratto non è cedibile a terzi.
  1. Il DISTRIBUTORE si riserva di non dar corso e/o risolvere il contratto qualora le informazioni patrimoniali relative al CLIENTE non risultassero soddisfacenti o si rivelassero tali dopo l’accettazione del medesimo.

2.  Prezzi /Fornitura di servizi professionali

  • Salvo disposizioni contrattuali diverse, le offerte e i listini prezzi del DISTRIBUTORE sono quelli indicati nel preventivo; essi, tuttavia, limitatamente al software di terze parti, potranno essere modificati dal DISTRIBUTORE anche senza preavviso.
  • I prezzi applicati si intendono franco magazzino, spese imballo, spese di contrassegno, IVA e tasse escluse; tutte le spese di spedizione ed eventuali servizi aggiuntivi sono a carico del CLIENTE.
  • Gli ordini, anche se confermati, si considerano accettati salvo eventuali rincari ai prezzi imposti dai fornitori o derivanti da circostanze indipendenti dalla volontà del DISTRIBUTORE. Il DISTRIBUTORE, in tal caso, avrà diritto di aumentare i prezzi di vendita praticati al CLIENTE in misura proporzionale all’aumento che essa subisce.
  • In caso di aumento del prezzo di più del 5% fra la data di conferma dell’ordinativo e quella della consegna effettiva, il CLIENTE verrà informato per iscritto (fax, e-mail o a.r.) e potrà risolvere

il contratto, dandone comunicazione per iscritto (fax, e-mail o a.r.) al DISTRIBUTORE entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.

  1. Per quanto riguarda la fornitura di Servizi Professionali, tutte le spese di trasferta, pedaggi, parcheggi, pasti ed eventuali pernottamenti sono addebitate a parte a piè di lista.
  1. I Servizi Professionali saranno effettuati nei giorni feriali con orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 18,30.
  1. I Servizi Professionali effettuati al di fuori del normale orario di lavoro nei giorni feriali, saranno aumentati del 50%.
  1. I Servizi Professionali effettuati al di fuori del normale orario di lavoro nei giorni festivi e prefestivi, saranno aumentati del 100%.

2.  Ordini e Conclusione del contratto

  • Il preventivo inviato dal DISTRIBUTORE, firmato dal CLIENTE e senza modifica alcuna, costituisce ordine da parte del CLIENTE.
  • Gli ordini inviati dal CLIENTE al DISTRIBUTORE hanno valore di proposta irrevocabile da parte del CLIENTE.
  • Il contratto si conclude con la conferma da parte del DISTRIBUTORE dell’ordine emesso dal CLIENTE per iscritto oppure con l’inizio dell’esecuzione dei servizi e/o evasione dell’ordine.
  • Il CLIENTE potrà chiedere l’annullamento totale e/o parziale dell’ordine secondo le modalità di RMA del fabbricante e/o titolare del software vigenti per il produtto in questione. Sarà tuttavia facoltà del DISTRIBUTORE di accettare o rifiutare l’annullamento. La richiesta di annullamento dovrà pervenire a mezzo fax, e-mail o web.

3.  Consegna

  • Il DISTRIBUTORE provvederà alla spedizione dei PRODOTTI richiesti dal CLIENTE solo dopo che quest’ultimo abbia provveduto al pagamento anticipato degli stessi ovvero abbia concordato in forma scritta differenti condizioni di pagamento. I prodotti saranno inviati in tempi ragionevolmente brevi, in ragione delle disponibilità degli stessi, e comunque entro e non oltre i 30 (trenta) giorni dall’ accettazione dell’ordine. Il CLIENTE avrà a suo carico i costi di trasporto nonché di assicurazione.
  • Le spese di trasporto e di assicurazione verranno addebitate nella fattura di vendita.
  • Il CLIENTE provvederà alla propria obbligazione secondo quanto disposto al successivo titolo 5 (Condizioni di Pagamento), e cioè entro e non oltre la data prevista per la scadenza di pagamento indicata nella conferma d’ordine.
  • Al DISTRIBUTORE non competono i rischi di perdita o di danni ai PRODOTTI dal momento in cui essi siano stati consegnati al trasportatore.
  1. I termini di consegna sono indicativi e non essenziali.
  1. Ogni singolo ordine o consegna si considera autonomo e indipendente da ogni altro ordine o consegna.
  1. Il DISTRIBUTORE si riserva il diritto di evadere l’ordinativo anche attraverso consegne parziali. Ove il CLIENTE intenda rifiutare un eventuale consegna parziale della merce, dovrà dichiararlo preventivamente per iscritto. Salvo che il CLIENTE non abbia preventivamente comunicato intende accettare solo l’adempimento completo dell’ordine, in nessun caso il CLIENTE potrà rifiutare o ritardare il pagamento della merce consegnatagli in base ad un ordine anche solo parzialmente eseguito. In tal caso DISTRIBUTORE emetterà fattura separata per l’ordine parzialmente eseguito.
  1. Il CLIENTE rinuncia a qualunque rivalsa nei confronti del DISTRIBUTORE per ritardi nella consegna, anche quando tale ritardo si concretizzi in un danno per il CLIENTE.
  1. Qualora il CLIENTE desideri risolvere il contratto a causa di un ritardo nella consegna, dovrà invitare per iscritto il DISTRIBUTORE a evadere l’ordine, o la parte di ordine non evasa, entro un congruo termine comunque non inferiore a 15 giorni. Il contratto si intenderà risolto ove il DISTRIBUTORE non abbia provveduto alla consegna nel termine assegnatole.
  1. Il DISTRIBUTORE non è obbligato ad accettare resi dei prodotti forniti. In nessun caso, verranno accettati resi di materiali se non restituiti integri, nel proprio imballo originale, intatti, e senza adesivi o etichette diversi da quelli originali. Non potranno essere richiesti, e non saranno comunque autorizzati, resi di merce per prodotti acquistati con un prezzo speciale o prodotti la cui dicitura in fattura riporta “Non-Returnable”. Le richieste di reso dei prodotti dovranno pervenire in forma scritta (mail-PEC), con l’indicazione dei motivi della richiesta, citando i riferimenti delle fatture e/o del DDT e dovrà essere espressamente autorizzata. La restituzione della merce dovrà essere effettuata previa autorizzazione ed assegnazione del “numero di rientro” (RMA). Non saranno accettate richieste di reso prodotti decorsi 8 giorni dalla consegna.
  1. Le spese di spedizione dei resi saranno sempre a carico del CLIENTE. Il DISTRIBUTORE si riserva il diritto insindacabile di respingere totalmente o parzialmente i prodotti resi nei seguenti casi: imballo mancante o manomesso, invio incompleto della merce, assenza del numero di RMA, merce che presenta alterazioni rispetto al suo stato originale.

4.12 Nel caso in cui la consegna della merce ordinata sia resa impossibile o comunque più onerosa da cause non dipendenti dalla sua volontà, il DISTRIBUTORE potrà risolvere, per mezzo di una semplice comunicazione scritta (fax, e-mail e/o a.r.) al CLIENTE, il contratto conclusosi tramite conferma dell’ordine da parte di DISTRIBUTORE.

2.  Condizioni di Pagamento

  • Il pagamento del prezzo indicato nella conferma d’ordine, che dovrà avvenire, in base a quanto concordato, a mezzo di bonifico o ricevuta bancaria, sarà corrisposto dal CLIENTE entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricezione della conferma d’ordine o entro la data prevista per la scadenza di pagamento indicata nella conferma d’ordine, qualora si tratti di pagamento posticipato. Il CLIENTE adempirà ai propri obblighi mediante bonifico o ricevuta bancaria alle coordinate bancarie indicate dal DISTRIBUTORE.
  1. Il CLIENTE si impegna dietro semplice richiesta verbale o scritta del DISTRIBUTORE a fornire gli estremi del pagamento avvenuto, sotto forma di contabile di pagamento con numero di CRO o altro documento equivalente.
  1. Gli acconti versati dal CLIENTE sono da considerarsi come anticipo e non costituiscono una caparra. Non di meno, in caso di mancata esecuzione del contratto da parte del CLIENTE, il DISTRIBUTORE avrà facoltà di trattenere gli acconti versati, salvo il maggior danno.
  1. Il DISTRIBUTORE si riserva il diritto insindacabile di non procedere alla spedizione del Prodotto o all’erogazione del Servizio, nei confronti dei Clienti non affidabili, in contenzioso, o che abbiano ingiustificati insoluti pendenti.
  1. L’applicazione degli interessi di mora da parte del DISTRIBUTORE seguirà la normativa di riferimento, nel caso di specie l’applicazione del D. Lgs. N. 231/2002 (Direttiva Comunitaria n. 2000/35/CE).
  1. Per nessun motivo il CLIENTE potrà esimersi dal pagamento delle fatture o delle singole rate alle scadenze pattuite essendo espressamente richiamata la clausola del “solve e repete” (art. 1462 C.C.)
  1. Eventuali reclami relativi alle fatture emesse dal DISTRIBUTORE devono essere portati a conoscenza del DISTRIBUTORE tramite lettera raccomandata e/o PEC spedita entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della fattura. In difetto, le fatture si intendono accettate senza alcuna riserva.
  1. Nessun reclamo può, in alcun caso, giustificare il ritardo o il mancato pagamento.

2.  Mancati pagamenti

  • Il mancato pagamento alla scadenza della fattura o nota di debito, ogni richiesta di rinvio del pagamento e/o ogni altro fatto che determini l’inadempimento del CLIENTE, causa la decadenza dai termini accordati per il pagamento dei prodotti, rendendo ogni credito del DISTRIBUTORE verso il CLIENTE immediatamente esigibile; in tal caso, inoltre, il DISTRIBUTORE avrà facoltà di sospendere la consegna dei prodotti non ancora consegnati.
  • Il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola fattura dà inoltre facoltà al DISTRIBUTORE di revocare e/o diminuire il valore della linea di credito assegnata al CLIENTE.
  • Inoltre, in caso mancato pagamento o di ritardo nel pagamento da parte del CLIENTE, è facoltà del DISTRIBUTORE risolvere immediatamente ogni contratto in corso, senza alcun indennizzo per il CLIENTE o altra formalità che il semplice avviso tramite lettera raccomandata, fax e/o e-mail.
  • Ogni ordine o consegna è da considerarsi autonomo e indipendente da ogni altro ordine o consegna. Qualsiasi controversia fra il CLIENTE ed il DISTRIBUTORE non può, in alcun caso, dar luogo a sospensione del pagamento di altre fatture o della parte non controversa della fattura.
  • La fornitura incompleta di un ordinativo non darà diritto al CLIENTE di rifiutare il pagamento di quanto consegnato.
  1. Salvo il caso previsto dall’art. 6.3., è facoltà del DISTRIBUTORE emettere fatture parziali secondo le consegne effettuate.
  1. Anche qualora il CLIENTE chieda al DISTRIBUTORE di effettuare prestazioni accessorie alla vendita, quali l’installazione e/o la messa in opera dei prodotti, il pagamento delle fatture relative al prezzo dei prodotti non potrà in alcun caso dipendere dal completamento dei servizi di installazione o messa in opera delle apparecchiature.

2.  Garanzia del fabbricante e/o titolare del software

  • Le parti riconoscono che il DISTRIBUTORE è esclusivamente un commerciante di prodotti fabbricati da terzi; pertanto, la garanzia relativa al buon funzionamento dei prodotti consegnati è limitata a quella concessa dal fabbricante e/o titolare del software.
  • Se e solo nella misura in cui ciò sia previsto dalla garanzia del fabbricante e/o titolare del software del prodotto commercializzato daL DISTRIBUTORE, in caso di accertati difetti materiali del prodotto, il DISTRIBUTORE provvederà alla sostituzione dei componenti difettosi. La validità di quest’ultima garanzia è tuttavia strettamente subordinata all’esatto utilizzo del prodotto fornito come specificato nei cataloghi, avvertenze e libretti d’istruzioni.
  • I reclami inerenti i prodotti consegnati dal DISTRIBUTORE al CLIENTE devono pervenire a mezzo fax, e-mail-PEC entro 8 giorni dalla ricezione della merce, allegando la copia della bolla, della fattura o del documento di accompagnamento, esponendo chiaramente i motivi del reclamo. Trascorso tale termine, il reclamo non potrà più essere accolto.
  • In nessun caso il DISTRIBUTORE garantisce che i prodotti forniti siano adatti alle specifiche esigenze dell’attività dell’utente.
  • Il DISTRIBUTORE risponderà dei danni subiti da persone o cose diverse dai prodotti oggetto del contratto per le conseguenze derivanti dall’utilizzo del prodotto, esclusivamente qualora essa ne sia, o risulti legalmente esserne, l’importatore all’interno dell’Unione Europea e solo qualora detti danni derivino da suo dolo o colpa grave ed eccedano il valore di € 387,34. In nessun altro caso il DISTRIBUTORE è tenuta a indennizzare l’utente o terzi per le conseguenze derivanti dall’utilizzo del prodotto, per danni diretti o indiretti, incidenti a persone, danni causati a beni diversi rispetto al materiale, perdite di beneficio o lucro cessante, danni causati o che verranno causati dal deterioramento o dalla perdita di dati registrati dall’utente.

3.  Garanzia del DISTRIBUTORE

  • Qualora il CLIENTE dimostri che un difetto di funzionamento del prodotto informatico sia dovuto ad un difetto di custodia addebitabile al DISTRIBUTORE, quest’ultima risponderà se il vizio sia tale da rendere il prodotto inidoneo all’uso a cui è destinato, ne diminuisca in modo apprezzabile il valore, oppure se esso manchi delle qualità promesse o essenziali all’uso.

In tal caso, i reclami inerenti i prodotti consegnati dal DISTRIBUTORE al CLIENTE devono pervenire a mezzo fax, e-mail o per lettera raccomandata al Servizio Clienti entro 8 giorni dalla ricezione del prodotto, allegando la copia della bolla o della fattura o del documento di accompagnamento, esponendo chiaramente i motivi del reclamo e la ragione per cui il vizio di funzionamento sia addebitabile al DISTRIBUTORE. Trascorso tale termine, il reclamo non potrà più essere accolto.

  1. Salvo previo consenso scritto del DISTRIBUTORE, e salvo che il vizio non fosse conoscibile se non previa apertura dell’imballaggio, nessun reso verrà accettato a meno che sia integro, nel proprio imballo originale, intatto, e senza adesivi o etichette diversi da quelli originali.
  1. Il CLIENTE, come Rivenditore Professionista, avrà l’obbligo di raccomandare ed informare il cliente/utente finale dell’adeguatezza del materiale offerto e delle sue caratteristiche e requisiti. Questi obblighi includono, senza limitazione, un uso adeguato della documentazione commerciale fornita con i prodotti. Il CLIENTE sarà quindi il solo responsabile nei confronti del proprio cliente/utente finale, dell’obbligo di conformità come definito dalla direttiva EU 1999/44/CE del 25 maggio 1999 e dall’adeguamento alla legislazione locale. Conformemente a questi obblighi, il CLIENTE garantisce il DISTRIBUTORE contro tutte le azioni e/o reclami dei propri clienti/utenti finali, e si impegna/obbliga a tenere il DISTRIBUTORE indenne da qualsiasi costo, onere, spesa ed eventuali condanne, determinate da qualsiasi omissione in merito agli obblighi qui brevemente descritti.

2.  Proprietà del codice e diritti sul software

  • Per quanto riguarda la proprietà del codice Licenza Software rivenduto si fa riferimento all’EULA del Produttore.
  • Salvo disposizioni contrattuali diverse, il CLIENTE non è autorizzato a vendere, modificare, divulgare, noleggiare o cedere in alcun modo il codice eseguibile e/o i relativi sorgenti prodotti dal DISTRIBUTORE a terzi.
  • I diritti sul software commercializzato dal DISTRIBUTORE rimangono di proprietà dei fabbricanti e/o titolari dei diritti sul software, che accordano all’utente esclusivamente una licenza d’uso. Tutti i diritti sul software sono riservati ed è fatto assoluto divieto al CLIENTE di cedere a terzi, concedere in licenza, costituire in pegno, o in altro modo disporre, a titolo oneroso o a titolo gratuito, dei diritti sul software.
  • Il CLIENTE si impegna a non rimuovere o alterare le indicazioni di diritti riportate sui supporti materiali dei programmi e sul manuale d’uso, a non modificare in alcun modo i prodotti e a fare di essi soltanto usi legittimi e/o consentiti.
  • Il CLIENTE si impegna, inoltre, a conservare con la dovuta diligenza i prodotti, applicando rigorosamente tutte le indicazioni del fabbricante o rivenditore; in particolare, il CLIENTE non potrà contraffare i prodotti informatici, né permettere o favorire in qualsiasi modo la loro contraffazione.
  • – I Clienti intermediari tra il DISTRIBUTORE e gli utenti finali del software devono includere nelle loro condizioni di vendita il paragrafo riportato al punto 9.3 o un testo avente lo stesso significato.

3.      Restrizione all’esportazione dei Prodotti

  • Il CLIENTE si impegna a rispettare le norme sul controllo all’esportazione promulgate dagli Stati Uniti così come la legislazione dell’Unione Europea e i suoi Stati Membri in materia. In caso di esportazione dei prodotti fuori dell’Unione Europea, il CLIENTE deve ottenere l’anticipata autorizzazione scritta del fabbricante.
  • – Il CLIENTE riconosce e accetta che i beni, i software e la tecnologia dei prodotti venduti dal DISTRIBUTORE sono soggetti ai regolamenti e alle leggi di controllo delle esportazioni degli Stati

Uniti d’America, alle leggi europee e a quelle nazionali. Ciò comporta l’assoggettamento al regime di sanzioni di cui all’Export Administration Regulations (EAR), come stabilito dal Dipartimento americano del tesoro.

  1. – Il CLIENTE si impegna a non esportare, riesportare o comunque trasferire, sia direttamente che indirettamente, senza autorizzazione governativa, qualunque prodotto, software o tecnologia acquistata dal DISTRIBUTORE, verso paesi soggetti ad embargo commerciale americano o verso acquirenti locali o nazionali di tali paesi o verso persone o enti inclusi nella “Entity List” o “Denied Person List”, conservata dal Dipartimento Americano del commercio, o nella lista “Specifically Designated Nationals and Blocked Persons”, conservata presso il Dipartimento del Tesoro Americano, o in analoghi provvedimenti europei od italiani. Il CLIENTE si impegna altresì a non esportare, riesportare o trasferire i prodotti acquistati dal DISTRIBUTORE in favore di soggetti che risultino impegnati in attività di costruzione e mantenimento di armi di distruzione di massa, vale a dire in attività che comprendono, tra l’altro: 1) la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l’uso di materiali nucleari, attrezzature nucleari o armi nucleari; 2) la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l’uso di missili; 3) la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l’uso di armi chimiche o biologiche.
  1. In caso di mancato rispetto della disposizione di cui al punto precedente, il CLIENTE terrà indenne il DISTRIBUTORE di tutti i danni, costi e spese risultanti.

2.      Riserva di proprietà

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alla scadenza delle fatture, il DISTRIBUTORE potrà, senza necessità di un preventivo ordine giudiziale, riprendere possesso dei prodotti ancora giacenti presso il CLIENTE e/o non ancora da esso venduti, e il CLIENTE si obbliga ad acconsentirvi senza opporre eccezioni. Il CLIENTE dovrà avvertire il DISTRIBUTORE, a pena del risarcimento di ogni danno, di qualsiasi pignoramento o sequestro da parte di un terzo su prodotti acquistati dal DISTRIBUTORE e non ancora completamente pagati.

3.      Responsabilità per danni

  • Il DISTRIBUTORE non è in alcun modo responsabile per danni derivanti da l’utilizzo da parte del CLIENTE di strumenti hardware e/o software forniti dal DISTRIBUTORE. In caso di accertata responsabilità del DISTRIBUTORE per inadempimento totale o parziale al contratto, il DISTRIBUTORE non dovrà rispondere dei danni indiretti e/o imprevedibili accorsi al CLIENTE. In ogni caso il risarcimento complessivo dovuto al CLIENTE non potrà superare il prezzo pagato dal CLIENTE. E’ espressamente esclusa la responsabilità del DISTRIBUTORE nei confronti del CLIENTE per guadagno perso.
  • – Il CLIENTE rinuncia nei confronti di DISTRIBUTORE al diritto di regresso previsto dall’art. 131, D.lgs 206/2005 (Codice del Consumo)

1.      Forza maggiore

Nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile verso l’altra in caso di mancata o ritardata esecuzione delle proprie prestazioni e/o obbligazioni (ad eccezione di quelle di pagamento) derivanti dal presente Contratto, qualora si verifichino ritardi derivanti da qualsiasi circostanza indipendente dalla possibilità di controllo della Parte stessa, inclusi, in modo esemplificativo ma non esaustivo: incendi, inondazioni, guerre, embarghi, scioperi o l’eventuale intervento di un’autorità governativa (“Evento di Forza maggiore”), in tali casi, la Parte che non potrà adempiere agli obblighi dovrà comunicare per iscritto, senza indugio, l’evento di forza maggiore. I tempi di ritardo delle prestazioni della Parte verranno giustificati per la durata dell’Evento di Forza maggiore; tuttavia, se la durata dell’evento risultasse superiore a 30 (trenta) giorni, l’altra Parte ha facoltà di recedere dal contratto, o a parte di esso, comunicando tale decisione per iscritto all’altra Parte.

2.     Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Le Parti dichiarano di conoscere e si impegnano a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 (G.U. 23 agosto 2010 n. 196, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”).

3.      Tutela del segreto e protezione dei dati (per prestazioni di servizi)

  • Le PARTI si impegnano al rispetto del segreto sui fatti e sui dati che non siano notori o accessibili al pubblico. Questo obbligo deve essere imposto anche ai terzi incaricati. In caso di dubbio, fatti e dati devono essere trattati confidenzialmente. Questo obbligo a rispettare il segreto sussiste già prima della stipulazione del contratto e continua a sussistere dopo la conclusione del rapporto contrattuale, rispettivamente dopo l’adempimento della prestazione concordata. Resta riservato l’obbligo legale d’informazione.
  • Il DISTRIBUTORE può rendere noto, a potenziali terzi incaricati, oggetto e contenuti essenziali della richiesta d’offerta.

4.      Trattamento dei dati personali

  • – Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il CLIENTE dichiara di essere consapevole che i “dati personali” comunicati e/o scambiati, anche in fase di rapporti precontrattuali, formeranno oggetto di trattamento ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
  • – Il CLIENTE da atto di avere ricevuto dal DISTRIBUTORE un’apposita informativa e di avere manifestato esplicitamente il consenso per gli aspetti per i quali sia necessaria detta espressione di volontà.

16.3 – Con riferimento all` art.16.2, il CLIENTE dichiara di essere consapevole che i seguenti casi di comunicazione dei dati a terzi sono necessari per adempiere a specifiche Sue richieste in fase pre-contrattuale e/o per eseguire obblighi derivanti dal contratto medesimo:

  • per verificare l’attendibilità delle informazioni rese dal CLIENTE nel caso di raccolta di informazioni provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;
  • in caso di esecuzione del contratto a mezzo delle Poste Italiane, agenzie di spedizione, corrieri espressi, società di logistica, ecc.;
  • per le esigenze amministrative del DISTRIBUTORE connesse all’impiego di studi commercialisti, fiscali, del lavoro, nonché alle banche o agli studi legali;
  • per le esigenze societarie del DISTRIBUTORE nei rapporti con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile ovvero società sottoposte a comune controllo ai seguenti soggetti o categorie di soggetti esterni situati in paesi non aderenti all’Unione Europea.

16.4. – In qualità di rivenditore, il CLIENTE assicura che inserirà i dati personali dei propri clienti nella apposita area riservata al DISTRIBUTORE e/o comunicherà tali dati al DISTRIBUTORE solo dopo aver reso agli stessi apposita informativa sulla comunicazione dei dati al DISTRIBUTORE per finalità pre-contrattuali e/o per eseguire obblighi derivanti dal contratto (ad esempio per la consegna del “venduto” direttamente dal DISTRIBUTORE al CLIENTE finale); inoltre, assicura che effettuerà qualsiasi ulteriore comunicazione al DISTRIBUTORE solo dopo aver ottenuto l’esplicito consenso degli interessati per finalità di marketing, nonché per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale (rientrano in tale categoria anche i dati trattati nel caso di adesione espressa e volontaria ai programmi fedeltà).

1.      Ambito di applicazione – Foro competente

  1. Qualsiasi controversia relativa alle presenti Condizioni Generali di Vendita e/o ai contratti dalle stesse disciplinati, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.
  1. Il contratto tra il DISTRIBUTORE e il CLIENTE, e così tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni generali di vendita, è regolato dal Diritto Italiano.

2.      Disposizioni Generali

  1. Le notifiche fornite subordinatamente al presente Contratto devono essere presentate in forma scritta e dovranno essere considerate valide a partire dal momento della consegna al rappresentante legale dell’altra Parte, presso l’indirizzo indicato nella fattura del DISTRIBUTORE.
  1. Nessuna delle PARTI potrà cedere o subappaltare il presente Contratto nella sua totalità o in parte senza il previo consenso in forma scritta dell’altra Parte, salvo nelle seguenti condizioni: (1) non è richiesto alcun consenso per la cessione da parte del DISTRIBUTORE alle relative società affiliate e (2) il DISTRIBUTORE può subappaltare l’adempimento dei propri obblighi, subordinati al presente Contratto, ma resta responsabile verso il CLIENTE per detti obblighi.
  1. Il presente Contratto costituisce l’intero accordo tra il DISTRIBUTORE ed il CLIENTE in merito all’oggetto del Contratto e sostituisce tutte le intese verbali o scritte, le comunicazioni o gli accordi precedentemente intercorsi tra il DISTRIBUTORE ed il CLIENTE. Le variazioni e le modifiche apportate al presente Contratto, in tutto o in parte, saranno valide e vincolanti solo se effettuate per iscritto e sottoscritte da rappresentanti autorizzati di entrambe le Parti. L’invalidità o l’inefficacia, di una o più disposizioni del presente Contratto non comporterà l’invalidità o l’inefficacia del presente Contratto che continuerà ad avere piena validità ed efficacia. Nessun elemento nel presente Contratto potrà limitare o escludere qualsivoglia responsabilità per frode o per dichiarazione fraudolenta.
  1. La deroga di una delle PARTI per qualsiasi violazione del Contratto o ritardo o mancata applicazione di un diritto subordinatamente al Contratto non costituirà deroga per qualsiasi successiva violazione del Contratto.
  1. Le PARTI sono contraenti indipendenti. Le PARTI non avranno alcun diritto, potere o autorità di assumere o creare un obbligo, espresso o implicito, per conto dell’altra Parte salvo per quanto specificato nel presente Contratto. Il CLIENTE dovrà ottenere tutti diritti e le licenze necessarie affinché il DISTRIBUTORE possa adempiere a quanto previsto dal presente Contratto.

Il CLIENTE dichiara di aver letto attentamente tutti gli articoli delle Condizioni Generali di Vendita e di accettarli in quanto conformi agli accordi intercorsi e si impegna a proveddere all’invio firmato per espressa approvazione ex art. 1341 e 1342 cod. civ. delle seguenti clausole: art. 1.3 (forma delle pattuizioni in deroga), art. 1.4. (accettazione scritta di condizioni generali del CLIENTE), art 1.7 (facoltà unilaterale di recesso), art. 2.1 (Modifica dei prezzi senza preavviso), art. 2.3 (incremento dei prezzi), art. 2.4 (obbligo del CLIENTE di comunicazione scritta di risoluzione del contratto), art.3.4 (annullamento dell’ordine e relativa facoltà di accettazione), art.4.4 (merce trasportata a rischio del CLIENTE), art. 4.7 (rifiuto scritto di consegne parziali), art.

4.8 (limitazione di responsabilità), art. 4.10 (forma richiesta per riserve ed eccezioni e termine per ritiro prodotti), art. 4.12 (facoltà unilaterale di recesso), art 5.3 (acconti), art. 5.6 (clausola solve et repete) art. 5.7 (forma dei reclami su fatture), art. 5.8 (clausola solve et repete), art. 6.1 (decadenza dal beneficio del termine), art. 6.2 (conseguenza dell’inadempimento del CLIENTE), art. 6.3 (clausola risolutiva espressa), art. 6.4 (clausola solve et repete), art. 6.5 (fornitura incompleta), art.

6.7 (clausola solve et repete), art. 7.1 (esclusione garanzia sul prodotto), art. 7.3 (termini e forme per i reclami), art. 7.5 (limitazione di responsabilità), art. 8.1 (garanzia per vizi del prodotto), art.

17.1 (foro competente), art. 18.3 (forma delle pattuizioni in deroga).